L’Articolo 6 Accordo di Parigi ITMO corrispondence adjustment mercato carbonio è il punto in cui la contabilità climatica smette di essere “solo” un tema di progetti e registri privati e diventa un tema tra Stati: chi può usare un risultato di mitigazione, per quale scopo, e come si evita il doppio conteggio. Qui entrano in gioco gli ITMO e il corresponding adjustment (CA), cioè l’aggiustamento contabile che impedisce che la stessa tonnellata venga rivendicata due volte.
Che cos’è un ITMO nell’Articolo 6 e in cosa si differenzia dai crediti del mercato volontario (VCM)?
Un ITMO è, in pratica, un internationally transferred mitigation outcome trasferito tra Parti (Stati) nell’ambito dei cooperative approaches dell’Articolo 6.2. La differenza sostanziale è che un ITMO non è “semplicemente” un offset scambiato tra privati: è un risultato di mitigazione che entra nella contabilità rispetto agli NDC (i contributi nazionali) e nella trasparenza ONU. Fonte: OECD (2022).
Gli use case tipici, in logica B2B, sono tre. Il punto chiave è che cambiano “diritti d’uso” e contabilità, non solo il nome dell’unità. Fonte: OECD (2022).
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Uso verso l’NDC dell’acquirente (altra Parte) L’unità serve a un Paese acquirente per il proprio bilancio NDC. Qui la disciplina su autorizzazione e corresponding adjustment è centrale.
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OIMP (Other International Mitigation Purposes) L’unità è usata per finalità internazionali diverse dagli NDC, per esempio schemi internazionali o programmi settoriali. Anche qui, quando autorizzato e trasferito, si attivano regole di contabilità.
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Mitigation contribution (contributo) Qui non si parla di “trasferire” un risultato per farlo usare a un altro Paese. Si finanzia mitigazione nel Paese host e il risultato resta nel suo perimetro NDC. È un’impostazione diversa anche per i claim aziendali.
Nel mercato volontario (VCM), invece, la domanda è tipicamente corporate o finanziaria e le regole NDC non si attivano automaticamente. Nel 6.2 e nel 6.4, al contrario, c’è un elemento sovrano: autorizzazione dello Stato host, reporting e, quando applicabile, corresponding adjustment per evitare double claiming tra Paesi. Fonte: OECD (2022).
Un esempio pratico lato buyer chiarisce bene la differenza. Una multinazionale può comprare crediti VCM (per esempio VCU o crediti Gold Standard) e fare un claim volontario. Se però vuole un asset “allineato all’Articolo 6”, in genere cerca unità autorizzate e tracciate come ITMO o come A6.4ER autorizzato con evidenza di CA. Fonte: ICVCM.
Qui si innesta l’interplay tra VCM e compliance. Il dibattito sul CA nel volontario è aperto: non sempre è richiesto o desiderato, ma alcuni Paesi host potrebbero iniziare a chiedere autorizzazioni e CA anche per progetti “volontari” per proteggere il proprio NDC. Fonte: OECD (2024).
Cos’è il correspondence adjustment: quando è obbligatorio e come funziona nei registri nazionali
Il corresponding adjustment è un aggiustamento contabile che evita doppio conteggio e doppia rivendicazione tra Stati. In termini operativi, quando un ITMO viene trasferito, la contabilità NDC delle Parti viene “aggiustata” in modo coerente: l’acquirente e il Paese che trasferisce registrano l’operazione con segni opposti, secondo regole che dipendono anche dal tipo di NDC. Fonte: OECD (2022).
Il CA è obbligatorio quando una mitigation outcome è autorizzata per uso verso l’NDC di un’altra Parte o per OIMP e viene first transferred nell’ambito dell’Articolo 6.2. Per l’Articolo 6.4, quando un’unità A6.4ER è autorizzata e poi trasferita, diventa ITMO e richiede CA. Fonte: Legal Response International (Explainer, 2025).
È
- Authorization: è la decisione sovrana (letter/statement) che specifica usi consentiti e condizioni, inclusa la definizione del trigger di first transfer per certi scopi.
- Corresponding adjustment: è l’atto contabile e di reporting che segue quel trigger.
Sul “come” tecnico, conta l’infrastruttura. I Paesi possono usare registri nazionali o servizi UNFCCC. Per il 6.2 esiste un’infrastruttura di registry e reporting collegata a piattaforme centralizzate. Per il 6.4 c’è un registry del meccanismo UNFCCC e collegamenti con i sistemi 6.2. Fonte: Florence School of Regulation (EUI).
In due diligence B2B, la domanda non è “c’è il CA?” in astratto. La domanda è: chi lo garantisce, quando scatta, e cosa succede se non arriva. In pratica, ha senso chiedere evidenza di:
- autorizzazione del Paese host;
- identificativi univoci (serial/ID), vintage, quantità, finalità autorizzata;
- prova del CA o almeno “CA pending” con tempistiche e responsabilità contrattuali.
Articolo 6.2 vs 6.4: quali regole cambiano per trasferimenti, autorizzazioni e integrità ambientale
La differenza più concreta è la governance. L’Articolo 6.2 abilita cooperative approaches bilaterali o plurilaterali: regole e reporting ONU, ma implementazione molto legata ad accordi e sistemi nazionali. L’Articolo 6.4 è un meccanismo centralizzato ONU (Paris Agreement Crediting Mechanism) con Supervisory Body e registry dedicato. Fonte: FSR (EUI).
Cambiano anche le unità. Nel 6.4 si emettono A6.4ER; se autorizzate e trasferite internazionalmente diventano ITMO. Nel 6.2 si possono trasferire ITMO derivanti da programmi o attività domestiche, purché rispettino guidance e reporting. Fonte: Legal Response International (2025).
Sul fronte integrità ambientale e “costi di sistema”, il 6.4 include due elementi che impattano direttamente la quantità netta consegnabile e quindi anche il pricing:
- Share of proceeds per l’Adaptation Fund (trattenuta del 5% dei crediti).
- OMGE (overall mitigation in global emissions) con cancellazione minima del 2% alla issuance.
Sulle autorizzazioni e sugli usi, il 6.2 richiede chiarezza su cosa è autorizzato (NDC vs OIMP) e su cosa conta come first transfer. Il 6.4 consente anche la logica di mitigation contribution (unità non autorizzate al trasferimento) e può prevedere autorizzazioni successive, con implicazioni operative da valutare caso per caso. Fonte: Legal Response International (2025).
Per intermediari e buyer, l’effetto pratico è questo: il 6.2 è spesso più “deal-driven” e può frammentare documentazione e responsabilità tra accordi Stato-Stato e contratti commerciali. Il 6.4 tende a standardizzare MRV e issuance, ma nella fase di avvio la disponibilità può essere limitata e i tempi di procurement più lunghi. Fonte: FSR (EUI).
Come leggere un credito “Articolo 6-ready”: documenti, etichette e segnali di rischio per buyer e intermediari
“Articolo 6-ready” ha senso solo se significa una cosa verificabile. Per un buyer B2B vuol dire avere un pacchetto che dimostri: autorizzazione del Paese host per uno specifico uso, regole su first transfer, e un impegno credibile su corresponding adjustment e disclosure. Fonte: OECD (2022).
I documenti tipici da richiedere sono pochi ma non negoziabili:
- letter/statement of authorization;
- accordo o documento quadro con il Paese host (se previsto);
- evidenza di registrazione e serializzazione;
- report MRV e verifica;
- se 6.4, evidenza delle trattenute e cancellazioni (share of proceeds e OMGE) e regole del registry.
Nel volontario, alcune etichette di qualità possono aiutare ma non sostituiscono l’Articolo 6. I CCP dell’ICVCM sono un segnale di integrità nel VCM, ma CCP non significa automaticamente ITMO o CA, e l’Articolo 6 non “regola” direttamente il VCM. Fonte: ICVCM.
Le red flags più comuni sono ripetitive, e proprio per questo costose se le ignori:
- claim “Paris-aligned” senza prova di autorizzazione;
- confusione tra registry privati e registri nazionali o UNFCCC;
- promesse di CA “a richiesta” senza responsabilità legale chiara;
- rischio politico e regolatorio nel Paese host, inclusi stop o cambi di policy.
Un esempio utile per procurement: in un tender per settori hard-to-abate, puoi chiedere “unità autorizzate per OIMP con CA al first transfer” e inserire rimedi se il CA non viene applicato o se l’autorizzazione viene revocata. Fonte: OECD (2022).
Quali effetti sul mercato carbonio: prezzi, disponibilità di crediti e strategie per aziende con target net-zero
L’oversupply non elimina il premio per i “diritti d’uso”. La World Bank segnala che il pool globale di crediti non ritirati ha sfiorato circa 1 miliardo tCO₂ nel 2024 e che la domanda da compliance è cresciuta molto più della domanda volontaria. Questo aiuta a capire perché, anche in un mercato con molta offerta, l’autorizzazione e la contabilità possono creare scarsità “di qualità”. Fonte: World Bank, State and Trends of Carbon Pricing.
Il cosiddetto premium Articolo 6 nasce da tre fattori pratici: rischio di double claiming ridotto, idoneità a claim più robusti, e possibilità di utilizzo in schemi regolati o OIMP. In questo senso, l’Articolo 6 Accordo di Parigi ITMO corrispondence adjustment mercato carbonio non è solo compliance: è anche un tema di procurement e reputazione. Fonte: OECD (2024).
La disponibilità, però, non è “plug and play”. Il 6.2 cresce tramite accordi bilaterali e pipeline pilota, ma molte transazioni sono ancora early-stage e richiedono capacità MRV e registry nei Paesi host. Questo si traduce in lead time lunghi e in più punti di fallimento contrattuale. Fonte: FSR (EUI).
Per aziende con target net-zero, le strategie che reggono meglio alle verifiche sono in genere tre:
- separare offsetting e contribution nei claim, e legarli al tipo di unità;
- costruire portafogli “a strati” con crediti VCM ad alta integrità e una quota di unità autorizzate Articolo 6, per gestire disponibilità e rischio;
- usare contratti forward con condizioni su authorization e CA e fallback chiari.
Il rischio reputazionale oggi si concentra su contabilità e claimability. La due diligence si sposta da “prezzo per tonnellata” a “diritti d’uso, contabilità, disclosure e audit trail”, con evidenze verificabili di registry e transazioni. Fonte: OECD (2022).
Nota su COP30 2025: le regole dell’Articolo 6 sono state oggetto di negoziazione e implementazione progressiva e il mercato resta sensibile a chiarimenti operativi e scelte dei Paesi host su autorizzazioni e CA. In pratica, per chi compra, il punto non è prevedere l’esito politico, ma contrattualizzare bene cosa succede se le policy cambiano.
Checklist operativa per evitare doppio conteggio e greenwashing (claim, contratti e due diligence)
Il claim viene prima del credito. Definisci ex ante se vuoi fare un claim di offset o un claim di contribution, e collegalo al tipo di unità: ITMO con CA quando serve, oppure credito VCM senza CA se stai facendo contribution e lo dichiari correttamente. Evita formule ambigue tipo “Paris compliant” senza evidenze. Fonte: OECD (2024).
La due diligence minima deve coprire sia l’unità sia i diritti d’uso:
- serials, vintage, quantità;
- prova di retirement o cancellation;
- autorizzazione host e usi autorizzati;
- evidenza del trigger e dello stato del CA;
- controlli su metodologia e rischi tipici (addizionalità, leakage, permanenza, buffer e reversal).
Nei contratti, il tema è allocare il rischio dove può essere gestito. Le clausole utili includono: title e usage rights, rappresentazioni e garanzie su authorization e CA, obbligo di notifica su cambi normativi nel Paese host, indennizzi se emerge double claiming, e meccanismi di sostituzione o aggiustamento prezzo. Fonte: World Bank.
La tracciabilità deve essere verificabile e archiviabile. Pretendi audit trail su registri riconosciuti (nazionali o UNFCCC, o interoperabili) e log delle transazioni. Per il 6.4, verifica anche trattenute SOP e OMGE nel calcolo “net delivered”. Fonte: UNFCCC (technical papers/workshops).
I segnali di greenwashing, infine, sono spesso mismatch tra claim e perimetro. Esempi: usare crediti per “net-zero” senza gerarchia (prima riduzioni interne), overclaim su Scope 3, assenza di disclosure su limiti e incertezze, o crediti non autorizzati presentati come “corrispondingly adjusted”. Fonte: OECD (2024).
Se vuoi una regola pratica che riassume tutto: nel Articolo 6 Accordo di Parigi ITMO corrispondence adjustment mercato carbonio non stai comprando solo “riduzioni”. Stai comprando anche un set di diritti d’uso e una contabilità che deve reggere a controlli pubblici e privati.